La direttiva del Ministero degli Interni in merito all’applicazione delle misure di contenimento del Coronavirus previste dal DPCM dell’8 marzo 2020, confermate e potenziate dal DPCM dell’11 marzo 2020 e successivi, prevede che gli spostamenti potranno avvenire solo se motivati da esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute da attestare mediante autodichiarazione (scarica il modulo in formato pdf).
L’autocertificazione è obbligatoria anche per gli spostamenti a piedi, che sono permessi solo per i suddetti motivi.
E’ assolutamente vietato uscire per le persone sottoposte alla misura della quarantena o che sono risultate positive al virus.
Sono previsti controlli delle Forze dell’ordine su autostrade, stazioni, aeroporti.
La Protezione civile ha chiarito che le restrizioni non valgono per le merci.
“Per quanto concerne il trasporto ferroviario, la Polizia ferroviaria curerà, con la collaborazione del personale delle ferrovie dello Stato, delle autorità sanitarie e della Protezione civile, la canalizzazione dei passeggeri in entrata e in uscita dalle stazioni al fine di consentire le verifiche speditive sullo stato di salute dei viaggiatori anche attraverso apparecchi “termoscan”. Inoltre saranno attuati controlli sui viaggiatori acquisendo le autodichiarazioni.”
Negli aeroporti, i passeggeri in partenza saranno sottoposti al controllo anche dell’autocertificazione. Analoghi controlli verranno effettuati nei voli in arrivo e i passeggeri dovranno motivare lo scopo del viaggio. Sono esclusi i passeggeri in transito.
Il Ministero degli Interni ha realizzato una guida che chiarisce i dubbi più ricorrenti sull’argomento. Scarica la guida

Cosa devono fare i cittadini?

In primis evitare spostamenti non indispensabili.
Ci si può muovere solo per:
  • Motivi di lavoro
  • Motivi di salute indifferibili
  • Situazioni di necessità
Ed esclusivamente avendo l’autocertificazione con sé da esibire alle forze dell’ordine che effettuano i controlli, qualora si venga fermati. Anche quando si devono effettuare visite e controlli medici bisogna esibire l’autocertificazione unitamente alla richiesta del medico.
I dubbi possono essere chiariti leggendo la Guida o le FAQ del Ministero degli Interni al link: http://www.governo.it/it/articolo/decreto-iorestoacasa-domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-governo/14278

 

Cosa succede a chi viola le regole sulle restrizioni domiciliari?

a cura di Gianfranco Di Lucchio
Il decreto legge n. 19 del 25 marzo 2020 ha stabilito nuove punizioni per chi viola le regole sulle restrizioni domiciliari da coronavirus, inasprendo la parte economica delle misure, trasformando la sanzione da penale in amministrativa e depenalizzando le condotte precedenti.
Viene infatti introdotta una multa, analogamente a quanto succede per la violazione delle regole del Codice della strada, che risulta più onerosa a livello economico ed all’art. 4 viene prevista una vera e propria  depenalizzazione; i precetti sono gli stessi ma si è sostituita la sanzione penale con una amministrativa irrogata direttamente dall’Autorità amministrativa.
La norma prevede che la condotta del disobbediente alle restrizioni previste dall’art. 1, comma 2 costituisce un illecito amministrativo, disciplinato secondo le regole previste dalla legge 24/11/1981 n. 689, che vanno ad integrarsi con quelle previste dal Codice della strada, con possibilità quindi di ricorso al giudice di pace entro 30 giorni.
Resta, invece, penalmente sanzionata la sola violazione commessa dal soggetto in quarantena ed il mancato rispetto delle misure di contenimento è punito con la sanzione pecuniaria da 400 a 3.000 euro.
In merito alle vecchie denunce, ovvero alle trasgressioni contestate fino al 25 marzo 2020, viene espressamente previsto che le disposizioni contenute nel predetto decreto si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla sua data di entrata in vigore, ma in tali casi le sanzioni amministrative sono applicate nella misura minima ridotta alla  metà.
Quindi, siccome l’attuale sanzione amministrativa minima ha l’importo di 400 euro, i trasgressori già denunciati in passato pagheranno adesso 200 euro e non saranno sottoposti a procedimento penale; se, poi, la conciliazione sarà effettuata entro 5 giorni dal ricevimento del verbale, che diventano 30 giorni se questo avviene fino al 31 maggio, è prevista anche l’ulteriore riduzione dell’importo del 30% .

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