Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini sono le 5 province dell’Emilia Romagna soggette a limitazioni a seguito dei provvedimenti prescritti dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 20202, validi fino al 3 aprile 2020.

Cosa devono fare i cittadini per ottemperare a questo provvedimento?
  1. Evitare gli spostamenti in entrata e uscita dai territori e all’interno degli stessi salvo per motivi di salutesituazioni di necessitàcomprovate esigenze lavorative. E’ consentito il rientro al proprio domicilio.
  2. Rimanere a casa, limitare i contatti sociali e contattare il proprio medico curante, ii numero utile regionale, o i numeri utili delle Ausl di riferimento (li potete trovare a questo link: https://www.cittadinanzattiva-er.it/piusaimegliostai-numeri-e-siti-utili-regionali/) in caso di sintomi da infezione respiratoria o febbre (superiore a 37,5°).
  3. Ottemperare al divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione se si è sottoposti alla quarantena o positivi al virus.

 

Quali sono le attività sospese?
  1. Attività sportive dilettantistiche: sono sospese tutte le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere e termali, centri culturali, sociali e ricreativi.
  2. Eventi e manifestazioni: sono sospese tutte le manifestazioni di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso (cerimonie religiose, compresi quelle funebri) e fieristico.
  3. Attività didattiche di: asili nido, scuole dell’infanzia, scuole di ogni ordine e grado, università, istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie, università per anziani, attività formative di enti pubblici. Resta attiva la formazione a distanza.
  4. I congedi ordinari del personale sanitario e tecnico, nonché del personale le cui attività siano necessarie a gestire le attività richieste dalle unità di crisi costituite a livello regionale.
  5. Le procedure concorsuali pubbliche o private.
  6. Gli esami di idoneità per la patente di guida.

 

Quali sono le attività permesse?
  1. Ristorazione e bar: sono consentite dalle 6.00 alle 18.00 con obbligo per il gestore di garantire il rispetto della distanza interpersonale di 1 metro.
  2. Altre attività commerciali: sono consentite con obbligo per il gestore di garantire l’accesso contingentato e il rispetto della distanza interpersonale di 1 metro. Chiuse se le caratteristiche strutturali e organizzative non consentono tali garanzie.
  3. Medie e grandi strutture di vendita: nei giorni festivi e prefestivi sono chiuse come pure gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati ad eccezione di farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari. Durante le aperture va sempre garantito il mantenimento della distanza interpersonale di 1 metro.
  4. Le attività lavorative con la raccomandazione ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere, durante il periodo di efficacia del presente decreto, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie.
  5. Attività di culto: l’apertura è condizionata alla garanzia di evitare assembramenti di persone tenuto conto delle dimensioni e caratteristiche dei luoghi.

 

Quindi sono chiusi:
Musei, Biblioteche, archivi, complessi monumentali (art. 101 Codice dei beni culturali e del paesaggio), cinema, teatri, pub, palestre, centri sportivi, piscine e centri natatori, centri benessere, centri termali, impianti sciistici, centri culturali, centri sociali, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse, sale bingo, discoteche, e altri luoghi assimilabili.

 

leggi il DPCM 8 marzo 2020

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