Salvatore Condorelli

Giampiero C. Buongiorno, quindici giorni fa si è svolta un’importante assemblea in seno al mio condominio, per la decisione di numerose e annose questioni.
Pur non avendo ricevuto personalmente avviso di convocazione, sono comunque venuto a conoscenza della data e mi sono recato in assemblea.
Non condividendone le decisioni assunte, ho votato in dissenso.
La delibera però è stata approvata, e vorrei provare a contestarla impugnandola; infatti ho letto su Internet che è possibile chiedere l’annullamento della delibera quando non si viene convocati formalmente mediante raccomandata, PEC o lettera a mano, entro 30 giorni dalla data di adozione della delibera. Non avendo io ricevuto nessuna convocazione, credo di poter essere considerato come assente.
Mi è possibile procedere in tal senso? Grazie.
Risposta.
Mi dispiace signor Gianpiero, ma pur essendo corretto che il non convocato/assente ha diritto di impugnare la delibera entro trenta giorni, non dalla data di approvazione della delibera, ma dalla data di comunicazione della stessa (la legge differenzia le casistiche di presenti dissenzienti ed assenti: per i primi i 30 giorni decorrono dalla data di adozione della delibera, per i secondi decorrono dalla data di comunicazione della stessa), è pur vero che nel suo caso ciò non sarà più possibile ormai.
Per chiaro orientamento della Cassazione (sentenza n. 23903/16), allorché lei, non convocato, e quindi potenzialmente abilitato a impugnare la delibera entro 30 giorni dalla comunicazione di essa mediante raccomandata (atto dovuto dall’amministratore), è pur vero che, essendosi recato in assemblea, non potrà più qualificarsi come assente, a meno che non avesse esplicitamente fatto mettere a verbale di non essere stato convocato secondo una delle ritualità previste dalla legge.
A maggior ragione poi, il fatto di avere preso parte alla votazione taglia la testa al toro, perché un voto ancorché dissenziente, non significa voler contestare la validità della delibera per mancata convocazione, ma anzi al contrario implica inequivocabilmente la sua intenzione a volervi prendere parte, quindi di volerla in tal modo tacitamente ratificare, considerarla valida.
Siamo spiacenti di doverle dire che in questo caso, e per questi due ben precisi motivi, non avrà più margini di azione e la sua richiesta d’impugnazione verrà sicuramente respinta dal giudice.


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