Assistenza domiciliare

L’assistenza domiciliare verrà implementata, con personale dedicato, con azioni terapeutiche e assistenziali domiciliari.

L’assistenza ai pazienti ultra 65enni passerà dagli attuali 610.741, pari al 4% della popolazione over 65, a 923.500, pari al 6,7%.

Un tasso che porta l’Italia al di sopra della media Ocse, attualmente del 6%.

Raddoppiati inoltre i servizi per la popolazione minore di 65 anni: si andrà dagli attuali 69.882 assistiti a domicilio, pari allo 0,15% della popolazione under 65, a 139.728, pari allo 0,3%.

Risorse stanziate per personale e servizi: 733.969.086 euro.

Il comma 4 dell’Art. 1 stabilisce che “le regioni e le province autonome […] incrementano e indirizzano le azioni terapeutiche e assistenziali a livello domiciliare, sia con l’obiettivo di assicurare le accresciute attività di monitoraggio e assistenza connesse all’emergenza epidemiologica, sia per rafforzare i servizi di assistenza domiciliare integrata per i pazienti in isolamento domiciliare o quarantenati nonché per i soggetti cronici, rari, disabili, con disturbi mentali, con dipendenze patologiche, non autosufficienti, e in generale per le situazioni di fragilità tutelate ai sensi del Capo IV del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”.

Rete territoriale e USCA

In tutte le Regioni e le Province autonome verrà potenziata l’attività di sorveglianza attiva a cura dei Dipartimenti di prevenzione, in collaborazione con i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta. Viene disposto l’incremento dei controlli nelle residenze sanitarie assistite (Rsa), anche attraverso la collaborazione di medici specialisti. Sul territorio sarà aumentata la funzionalità delle Usca, deputate al supporto dei servizi di assistenza domiciliare, anche reclutando al loro interno medici specialisti ambulatoriali convenzionati. Risorse stanziate per personale e servizi: 61 milioni di euro.

In Emilia Romagna sono 81 le Unità speciali di continuità assistenziale istituite nella Regione per le cure al domicilio per i pazienti Covid-19. Più di 20mila le prestazioni già erogate tra visite domiciliari, terapie, triage telefonici e visite alle Case residenze anziani (Cra). 

L’infermiere di quartiere

E’ previsto il rafforzamento dei servizi infermieristici territoriali, per potenziare l’assistenza domiciliare integrata ai pazienti in isolamento domiciliare e ai malati cronici, disabili, persone con disturbi mentali o in situazioni di fragilità. Con questo obiettivo viene introdotta la figura dell’infermiere di quartiere, 9.600 nuovi infermieri, 8 ogni 50mila abitanti, anche a supporto delle Usca. Risorse stanziate per le nuove assunzioni: 332.640.000 euro. Si aumenta inoltre, con 10 milioni di euro, la disponibilità del personale infermieristico a supporto degli studi di medicina generale, per fronteggiare l’emergenza.

Assistenti Sociali

Per la valutazione complessiva dei bisogni dei pazienti e l’integrazione con i servizi socio-sanitari, le Usca saranno integrate dalla figura degli assistenti sociali regolarmente iscritti all’Albo professionale. Risorse stanziate: 14.256.000 di euro.

Proroga scadenze ricette mediche e piani terapeutici

L’Art. 8 proroga la validità delle ricette di farmaci di fascia A soggetti a prescrizione medica limitativa ripetibile o irripetibile di 30 giorni, sia nel caso di distribuzione per conto (DPC) sia per i farmaci distribuiti tramite il canale della farmaceutica convenzionata. Per i pazienti già in trattamento con i medicinali di cui al comma 1, aggiunge il comma 2, con ricetta scaduta e non utilizzata, la validità è prorogata per una durata di 60 giorni dalla data di scadenza.

Per le nuove prescrizioni, invece, a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la validità della ricetta è estesa a una durata massima di 60 giorni per un numero massimo di 6 pezzi per ricetta, necessari a coprire l’intervallo temporale di 60 giorni e tenuto conto del fabbisogno individuale, fatte salve le disposizioni più favorevoli già previste, tra cui quelle per le patologie croniche e per le malattie rare.

La proroga automatica della ricetta di cui al presente articolo, precisa il comma 4, non si applica nei casi in cui il paziente presenta un peggioramento della patologia.

Laproposta normativa risiede nel motivo di agevolare il più possibile i pazienti in questo periodo di emergenza e, ove possibile, limitare, in particolare, l’esposizione di questi ultimi a possibile contagio dovuto all’accesso alle strutture ospedaliere/specialisti per il rinnovo delle ricette.

Lo stesso principio guida quanto prescritto dall’Art. 9 che posticipa di 90 giorni la scadenza dei piani terapeutici che includono la fornitura di ausili, dispositivi monouso e altri dispositivi protesici in scadenza durante lo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020.

Estensione di congedi e bonus

L’Art. 72 interviene sul contenuto degli Artt. 23 e 25 del Decreto Cura Italia estendendo la durata dei congedi parentali di genitori con figli al di sotto dei 12 anni da 15 a 30 giorni complessivi, fruibili in maniera consecutiva o discontinua entro il termine del 31 luglio 2020. Le condizioni per accedere al congedo rimangono quelle già previste dal precedente DPCM e, allo stesso modo, resta valido quanto previsto dal comma 5 dell’Art. 23 del medesimo Decreto che annulla il limite d’età in caso di figlio con disabilità, mantenendo l’unica condizione di iscrizione a un istituto scolastico o a un centro diurno.

In parallelo, il bonus babysitting è aumentato all’importo complessivo di € 1.200 (per chi ne avesse fatto già richiesta sarà possibile integrare la precedente soglia di € 600 con una seconda di pari importo). Il bonus – aggiunge la lettera c) del comma 1 – è erogato, in alternativa, direttamente al richiedente, per la comprovata iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l’infanzia […], ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia. Infine, la fruizione del bonus per servizi integrativi per l’infanzia di cui al periodo precedente è incompatibile con la fruizione del bonus asilo nido.

Prolungamento congedi legge 104/92

L’Art. 73, in continuità con quanto previsto dall’Art. 24 sempre dalla Legge n. 27 del 24 aprile 2020, stabilisce che per i mesi di maggio e giugno i beneficiari di permessi lavorativi ai sensi della Legge 104 potranno fruire di 12 giornate complessive aggiuntive di assenza giustificata dal posto di lavoro. I 12 giorni vanno ad aggiungersi ai 3 già previsti per ogni mese.

Si ricorda  che, dopo aver atteso chiarimenti interpretativi, ora sappiamo che l’agevolazione si applica sia a genitori e caregiver di invalidi con connotazione di gravità (Art. 33 comma 3 L. 104) sia a lavoratori disabili (Art. 33 comma 6 L. 104).

Assenza equiparata a ricovero ospedaliero    

L’assenza dal lavoro equiparata al ricovero ospedaliero per pazienti immunodepressi e particolarmente a rischio di contagio, il DL Rilancio contiene, all’Art. 74, una modifica al comma 2 dell’Art. 26 DL n. 18 del 17 marzo 2020, e proroga il termine del 30 aprile al 31 luglio.

Fino a tale data, dunque, i disabili gravi, i pazienti oncologici e tutti i cittadini che si stanno sottoponendo a terapie salvavita potranno assentarsi dal lavoro usufruendo di assenza giustificata perché equiparata al ricovero ospedaliero.

Cumulabilità delle indennità  

Un altro chiarimento molto importante, infine, arriva dall’Art. 75 che interviene sul contenuto dell’Art. 31 del Cura Italia precisando che “le indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30, 38 e 44 [quelli destinati a lavoratori con contratti di collaborazione occasionale, alle partite iva, ai lavoratori autonomi, agli stagionali del settore turistico, ai lavoratori dei settori agricolo e spettacolo e ai percettori del reddito di ultima istanza, N.d.R.] sono cumulabili con l’assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222”.

Foto di ar130405 da Pixabay


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