PROCEDURA DI CONCILIAZIONE PER CONTROVERSIE RELATIVE A CONTRATTI DI TELEFONIA

Articolo di Gianfranco Di Lucchio

 

conciliazione telefonia

 

Quando si ha una controversia in ambito di telefonia o tv a pagamento (addebiti ingiusti, malfunzionamento del servizio etc.) la prima cosa da fare è inviare un reclamo scritto direttamente al gestore.

Se il gestore non solo non risolve il problema, ma neanche risponde, il consumatore ha la possibilità di esperire il cosiddetto tentativo di conciliazione; si tratta di una procedura di risoluzione extragiudiziale delle controversie,  che evita i costi e la durata delle cause ordinarie ed è obbligatoriamente prevista per legge nelle liti tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche.

Consiste in una procedura semplice ed informale, in cui alla presenza di un soggetto neutrale (il conciliatore) utente e operatore cercano di trovare una soluzione amichevole alla controversia: infatti non stabilisce chi ha torto e chi ragione, ma piuttosto facilita la comunicazione tra le parti, cercando di orientarle verso un accordo soddisfacente per entrambe; la presentazione al Corecom dell’istanza di conciliazione sospende i termini per agire in sede giudiziaria, che riprendono una volta chiuso il procedimento.

La conciliazione è disciplinata dal Regolamento di procedura per la soluzione delle controversie tra utenti ed operatori di comunicazioni elettroniche (delibera dell’Agcom n. 173/07/CONS), che si applica alle controversie inerenti al mancato rispetto delle disposizioni relative al servizio universale ed ai diritti degli utenti finali stabiliti dalle norme legislative, dalle delibere dell’Autorità, dalle condizioni contrattuali e dalle carte dei servizi.

Il regolamento riconosce la legittimazione attiva a procedere ai sensi degli artt. 3 e 14 rispettivamente in capo agli operatori e agli utenti finali, ovvero ad “ogni utente che non fornisce reti pubbliche di comunicazione o servizi di comunicazione elettronica accessibile al pubblico”.

Il tentativo di conciliazione è interamente gratuito se viene proposto al Comitato Regionale per le Comunicazioni  territorialmente competente, che agisce su delega di funzioni dell’Autorità;  il Co.Re.Com territorialmente competente è quello del luogo in cui è ubicata la postazione fissa ad uso dell’utente finale ovvero, negli altri casi, al domicilio indicato al momento della conclusione del contratto o, in mancanza, la residenza o la sede legale dell’utenza.

Gli utenti hanno, altresì, la facoltà di esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione, presso altri organismi privati, generalmente a pagamento, quali:

-Le Camere di Commercio.

-Gli Organismi di conciliazione in materia di consumo di cui all’articolo 141 del Codice del consumo; fino all’individuazione di tali organismi sarà possibile, altresì, ricorrere agli organismi di conciliazione riconosciuti dal Ministero della Giustizia.

-Gli Organismi di conciliazione paritetica costituiti, ai sensi dell’articolo 13, comma 2, del Regolamento di procedura per la soluzione delle controversie, dagli operatori di comunicazioni elettroniche con le associazioni di consumatori rappresentative a livello nazionale.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA – REQUISITI

La domanda va consegnata a mano contro rilascio di ricevuta ovvero inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a mezzo fax o tramite posta elettronica certificata.

Il tentativo di conciliazione non è proponibile dinanzi al Co.Re.Com. se, per la medesima controversia, è già stato esperito un tentativo di conciliazione.

La domanda di conciliazione, che può essere presentata anche utilizzando il formulario ad hoc predisposto dall’Autorità, visionabile sul sito, deve contenere, a pena di inammissibilità, i seguenti elementi:

  • nome e cognome, residenza o domicilio dell’utente;
  • numero dell’utenza in caso di servizi telefonici;
  • denominazione e sede dell’operatore;
  • i fatti che sono all’origine della controversia tra le parti;
  • gli eventuali tentativi già esperiti per la composizione della controversia;
  • le richieste dell’istante;
  • fotocopia di un valido documento d’identità;
  • i documenti che si allegano.

La domanda deve essere sottoscritta dall’utente o, per le persone giuridiche, dal rappresentante legale, ovvero da un rappresentante munito di procura speciale, conferita con atto pubblico o con scrittura privata autenticata.

L’istanza per il tentativo obbligatorio di conciliazione è presentata al Co.re.com, il responsabile del procedimento, verificata l’ammissibilità della domanda, convoca le parti all’udienza per l’esperimento del tentativo di conciliazione.

Se la conciliazione ha esito positivo è redatto un verbale di conciliazione costituente titolo esecutivo, in cui si prende atto dell’accordo e la controversia si conclude.

Se, viceversa, in udienza non si raggiunge l’accordo su tutti o su parte dei punti controversi è redatto un sintetico verbale in cui si annota che la controversia è stata sottoposta a tentativo di conciliazione con esito negativo.

La procedura di conciliazione si intende conclusa in presenza di:

  • dichiarazione dell’operatore di non volere aderire alla procedura conciliativa;
  • verbale di conciliazione o verbale con esito positivo;
  • verbale di mancato accordo tra le parti;
  • assenza di una o di entrambe le parti in udienza.

Nel caso in cui non si riesca, attraverso la procedura di conciliazione, a trovare un accordo per la risoluzione della controversia, si aprono due strade:

  • si può chiedere al medesimo Co.re.com (se munito di delega) o all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni la definizione della controversia, purché non siano decorsi più di tre mesi dalla data di conclusione del tentativo di conciliazione;
  • si può ricorrere alla giustizia ordinaria.

Si rammenta che se il tentativo di conciliazione non viene esperito, non è possibile rivolgersi all’autorità giudiziaria per la tutela delle proprie ragioni nei confronti dell’operatore: il preventivo svolgimento del tentativo di conciliazione costituisce, infatti, condizione di procedibilità del ricorso in sede giurisdizionale.

Per adire il giudice ordinario non è tuttavia necessario attendere la conclusione della procedura conciliativa, ma è sufficiente che siano decorsi 30 giorni dalla data di presentazione della domanda di conciliazione.

Avv. Gianfranco Di Lucchio

051 19985606 – consumatori [@] cittadinanzattiva.it

 

 


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