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Ed ora parliamo di Terzo Settore: seconda puntata!

Dal primo utilizzo della locuzione “terzo settore” in una legge italiana sono passati oltre due decenni. Si parla di “riforma”, ma in realtà è la prima volta che si giunge ad una definizione di cosa esso sia. Si dovrebbe, pertanto, parlare di una prima forma con la quale la normativa legislativa riconosce questo universo.

La definizione si ritrova nell’art. 1 comma 1 della legge 106/2016:

Per terzo settore si intende il complesso di enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopi di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale che, in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività di interesse generale mediante forme di azione volontaria gratuita o di mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi.

In estrema sintesi, con l’espressione “terzo settore” si identificano quegli enti che non sono riconducibili ne al mercato ne allo stato. Di conseguenza, rappresentano una realtà sociale economica e culturale che da oggi ha una propria e precisa fisionomia.

Andrea, cittadino straordinariamente normale

 

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→ Leggi la prima puntata della trilogia dedicata al Terzo settore: Il Presidente Mattarella sul Terzo Settore: “È l’immagine dell’Italia positiva che deve prevalere”

 


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