Negli articoli pubblicati nelle scorse settimane in materia di diritto al rimborso per viaggi cancellati in questo periodo di emergenza sanitaria, è stato più volte messo in evidenza che se da un lato i clienti richiedono la restituzione integrale di quanto già corrisposto, dall’altro gli operatori propongono voucher sostitutivi, al fine quanto meno di tentare di limitare e contenere gli inevitabili danni economici a cui stanno andando incontro in questo periodo.

Il problema non è di facile soluzione, considerato che la normativa nazionale recentemente varata dal Governo dà ragione agli operatori, andando in evidente contrasto con la normativa europea, che invece è favorevole ai consumatori.
L’articolo 28, comma 5 del decreto legge n. 9 del 2 marzo 2020 ha infatti previsto che, in caso di recesso da parte del consumatore, l’organizzatore possa offrire un pacchetto alternativo, restituire il prezzo o emettere un voucher a favore del consumatore, in caso di annullamento di vacanze già prenotate. La scelta dunque, viene rimessa all’organizzatore del viaggio.
Il decreto predetto contrasta però con il Codice del turismo, secondo le cui norme (ed in particolare l’art. 41 che riguarda proprio casi di impossibilità a effettuare il viaggio causati da emergenze sanitarie), se l’impossibilità non è dipesa da scelta del consumatore, questi potrebbe pretendere il rimborso di quanto già pagato senza penalità-

Si aggiunga poi che la direttiva comunitaria n. 314/90/CEE riconosce agli Stati membri la facoltà di adottare disposizioni più severe in materia di viaggi «tutto compreso», ma al fine di tutelare il consumatore e l’articolo 12 della direttiva CE 2015/2302 ha ribadito che l’organizzatore deve garantire al consumatore il rimborso integrale di quanto già pagato.

Sulla questione si sono espressi in questi giorni i commissari alla Giustizia e ai Trasporti dell’Unione Europea, inviando una lettera formale ad un totale di 12 paesi Ue, tra cui l’Italia, in cui viene espressamente richiesto di rivedere la legge e permettere ai viaggiatori di scegliere fra il rimborso integrale o la fruizione di un voucher.

Il governo ha tempo fino al 28 maggio per fornire una risposta soddisfacente alla UE; il rischio effettivo è quello che venga aperta una procedura di infrazione contro il nostro stato e quei paesi che hanno accolto la richiesta di tour operator e compagnie aeree di non rimborsare i passeggeri per i viaggi annullati a causa del Covid-19.

La finalità è quella di proteggere il diritto dei consumatori a godere del rimborso, garantendo un giusto equilibrio tra le necessità delle aziende di avere liquidità e il rispetto dei diritti del consumatore.

Sono stati infine chiariti i requisiti dei cosiddetti «voucher» per i passeggeri, che dovranno essere garantiti contro l’eventuale fallimento della società che offre il servizio, trasferibili a terzi e durare un periodo lungo, 12 mesi, scaduto il quale la persona potrà comunque chiedere il rimborso.


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